In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 06 Novembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Maggio 2012 (censura)
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