In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 38 cdf il difensore di fiducia che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista (Nel caso di specie, il professionista, che aveva omesso di presenziare all’udienza di discussione all’esito della quale il suo assistito era stato condannato, si era difeso sostenendo di aver proposto impugnazione ed in quella sede il giudice di appello avrebbe senz’altro dichiarato la prescrizione del reato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 18 Ottobre 2010 (sospensione)
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