L’inadempimento al mandato non è automatica fonte di responsabilità disciplinare

L’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdf (Nel caso di specie, l’avvocato non aveva presenziato ad un incontro di mediaconciliazione, di cui aveva tuttavia richiesto -ma invano- un rinvio per un suo impedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso rilevanza disciplinare alla condotta).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 22 Aprile 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Maggio 2020 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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