E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 23 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 15 Luglio 2009 (avvertimento)
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