E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 41 del 27 febbraio 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 43 del 27 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 03 Maggio 2023 (sospensione)
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