E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 456 del 9 dicembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 456 del 09 Dicembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 4 del 17 Marzo 2022 (censura)
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