E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 12 Dicembre 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 67 del 27 Ottobre 2021 (sospensione)
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