E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 20 luglio 2013, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 20 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 17 Gennaio 2011 (sospensione)
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