E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 19 Giugno 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22714 del 11 Settembre 2019 (accoglie)
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