E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 200
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 14 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera del 26 Giugno 2014 (sospensione)
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