L’impugnazione tardiva è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 29 aprile 2017, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 29 Aprile 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 12 Luglio 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30999 del 27 Dicembre 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment