E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 4 aprile 2017, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 04 Aprile 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 12 Maggio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19653 del 24 Luglio 2018 (respinge)
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