E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 22 marzo 2017, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 22 Marzo 2017 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Novembre 2013
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