E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 25 luglio 2016, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 12 luglio 2016, n. 195, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2016, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 10 maggio 2016, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 2 maggio 2016, n. 104, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 82, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 40, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 16 febbraio 2016, n. 5.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 268 del 29 Luglio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 30 Novembre 2012 (censura)
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