E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 luglio 2015, n. 131
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 217.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 05 Luglio 2012 (sospensione)
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