L’impugnazione tardiva è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 194.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Febbraio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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