E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 21 Ottobre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 25 Marzo 2011 (censura)
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