Il ricorso al CNF tardivamente proposto non produce la sospensione automatica dell’esecutività delle sanzioni disciplinari (“sostanziali”) irrogate dal CDD (art. 62 L. n. 247/2012 e art. 33 Reg. CNF n. 2/2014), in quanto la preliminare e pregiudiziale declaratoria di inammissibilità ha valore meramente dichiarativo e produce effetti ex tunc, con la conseguenza che non potrebbe mai incidere sull’esecutività, ormai maturata, degli effetti della decisione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 43 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 12 Giugno 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 12 del 09 Marzo 2018 (sospensione)
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