L’impugnazione che, anziché contenere una critica specifica alla decisione impugnata (fondata ad esempio sull’affermazione di una opzione interpretativa diversa da quella fatta propria dal Consiglio dell’Ordine), si risolva nella mera proposizione di un dubbio interpretativo, è perciostesso l’inammissibile (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato dal COA locale per aver prodotto corrispondenza riservata nel giudizio in cui era parte costituita in proprio. Nel ricorso al CNF, l’incolpato, anziché formulare una precisa censura avverso la decisione impugnata, si limitava a chiedere se il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza definita riservata valga anche per la corrispondenza dell’avvocato che sia personalmente parte in giudizio, lamentando che l’art. 28 del codice deontologico forense non chiarisca la questione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 02 Marzo 2012 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 22 Settembre 2008 (avvertimento)
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