E’ inammissibile, per difetto di soccombenza e quindi di interesse, l’impugnazione della decisione assolutoria da parte dell’incolpato, quand’anche la censura riguardasse la sola motivazione, giacché dal giudizio di appello non potrebbe comunque conseguire alcuna modificazione in melius della decisione stessa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza, 27 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 27 Maggio 2009 (assoluzione)
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