L’impugnazione della delibera di cancellazione dall’albo va proposta entro 60 giorni

E’ inammissibile in quanto tardivo l’impugnazione al CNF proposta oltre il termine di legge, che -in quanto perentorio- non può essere prorogato, sospeso o interrotto, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati, proposta oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 17, co. 14, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 306 del 3 novembre 2025

NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 58/2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 306 del 03 Novembre 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 04 Giugno 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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