L’impugnazione della delibera di cancellazione dall’albo va proposta entro 60 giorni

E’ inammissibile in quanto tardivo l’impugnazione al CNF proposta oltre il termine di legge, che -in quanto perentorio- non può essere prorogato, sospeso o interrotto, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dal registro dei Praticanti Avvocati, proposta oltre 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 17, co. 14, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 58 del 7 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 07 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 20 Settembre 2022 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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