L’impugnazione della delibera consiliare proposta mediante avvocato che aveva votato la delibera stessa come consigliere

Non comporta conseguenze processuali di inammissibilità (ma semmai disciplinari, anche ex art. 88 cpc) la circostanza che il ricorso avente ad oggetto la delibera di un Consiglio dell’Ordine sia proposto con l’assistenza dell’avvocato che quella stessa delibera avesse a suo tempo contribuito a formare in qualità di Consigliere, se pure con voto dissenziente rispetto a quello della maggioranza (Nel caso di specie, diversi ricorrenti avevano impugnato la delibera di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti. Il COA appellato, nel rilevare che l’avvocato dei ricorrenti aveva partecipato, in qualità di consigliere, alla seduta di approvazione delibera impugnata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 235 del 31 dicembre 2018

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 235 del 31 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 23 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 34438 del 24 Dicembre 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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