Il silenzio del COA locale relativamente alla domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti può essere impugnato innanzi al CNF ex art. 45 D.Lgs. n. 59/2010, purché entro 10 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il COA avrebbe dovuto decidere, ossia entro trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa (art. 6 D.Lgs. n. 96/2001).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 02 Marzo 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 27 Giugno 2011
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