L’impugnazione al CNF non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile

Al giudizio di competenza del Consiglio nazionale forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti del Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile, che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Invero, stante la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consiglio territoriale e del provvedimento sanzionatorio che lo conclude, è solo con il ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense che si instaura per la prima volta un procedimento giurisdizionale che investe il giudice disciplinare del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 204 del 26 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 26 Ottobre 2020 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Giugno 2016 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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