L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

In tema di procedimento disciplinare, il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 247

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 1° giugno 2017, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Maggio 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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