L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

In tema di procedimento disciplinare, il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 1° giugno 2017, n. 67

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 01 Giugno 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 11 Luglio 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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