L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Giugno 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26148 del 03 Novembre 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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