La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare, oltre il termine perentorio di venti giorni stabilito dall’art. 50 r.d.l. 1578/33 (nella specie, applicabile ratione temporis), determina l’inammissibilità del gravame, a nulla valendo il precedente invio, a mezzo fax, entro i termini, del ricorso medesimo, giacché tale comunicazione informale non soddisfa l’esigenza prescritta dall’art. 59 r.d. n. 37/34.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 29 marzo 1996, n. 40.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 02 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 16 Novembre 2009 (sospensione)
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