L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato e sia altresì comunicato tempestivamente ovvero prima della celebrazione dell’udienza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Caia), sentenza n. 43 del 25 marzo 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 Marzo 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 22 Aprile 2019 (sospensione)
0 Comment