L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza disciplinare producendo un certificato medico che gli prescriveva venti giorni di riposo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza n. 42 del 25 febbraio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 18 Dicembre 2014 (censura)
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