L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, l’incolpato -che aveva già ottenuto tre rinvii per “precedenti impegni non delegabili avanti il Tribunale”- aveva infine richiesto un ulteriore differimento dell’udienza -peraltro fissata per la data che l’incolpato stesso aveva indicato- adducendo “un proprio impegno di carattere contrattuale inderogabile”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: [non classificata] (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)
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