L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva alcuni giorni di riposo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 149 del 6 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 25 Giugno 2016 (sospensione)
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