Il potere del Consiglio dell’Ordine di sospendere cautelarmente l’avvocato prima della apertura del procedimento disciplinare ha natura esclusivamente discrezionale, cosicché il sindacato del CNF quale giudice di appello può riguardare soltanto la legittimità formale dell’atto, non anche il merito e quindi l’opportunità che ne ha determinato l’adozione. Da ciò deriva che la immediatezza della adozione non costituisce presupposto essenziale, in quanto le esigenze cautelari possono sussistere anche nel caso in cui tra la condotta e il provvedimento sia decorso del tempo, purché permangano i requisiti della gravità del fatto e i riflessi esterni della sua avvenuta diffusione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 217
NOTA:
In senso conforme, CNF 15.03.2013 n. 46; id. 04.03.2013 n. 24.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 19 Aprile 2012 (sospensione)
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