Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 cdf (“Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione debitoria del proprio ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti, a nulla rilevando in contrario la possibile successiva riunione dei procedimenti stessi giacché la responsabilità deontologica di una condotta può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato (Nel caso di specie, il professionista aveva introdotto distinti procedimenti giudiziari nei confronti di uno stesso soggetto per il proprio compenso professionale, nonostante la sostanziale unicità del rapporto obbligatorio tra le parti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cassi, rel. Scarano), sentenza n. 55 del 10 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 10 Marzo 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 28 Giugno 2022 (censura)
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