L’illecito trattenimento del denaro ricevuto dal cliente al fine di consegnarlo a controparte

L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito (art. 30 ncdf, già art. 41 cod. prev.) e, in ogni caso, può trattenere dette somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per facta concludentia) del cliente stesso (art. 31 ncdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo l’obbligo di rendiconto (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto al proprio cliente ingenti somme di denaro in più tranche, asserendo di doverle utilizzare per tacitare i creditori del cliente stesso, ma in realtà trattenendone per sè buona parte senza titolo, ovvero per compensazione con propri crediti professionali, tuttavia senza consenso o autorizzazione del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 3 agosto 2017, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 03 Agosto 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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