L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 83 del 30 Maggio 2022 (censura)
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