L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 458 del 09 Dicembre 2024 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 381 del 12 Aprile 2023 (archiviazione)
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