L’illecito disciplinare è necessariamente atipico; di conseguenza la Corte di Cassazione non può sostituirsi all’Organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale; la Corte può tuttavia sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l’organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11519 del 02 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 290 del 05 Luglio 2024
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