L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 249 del 28 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 28 Dicembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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