L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21, co. 4 CDF), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), sicché l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può tutt’al più essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 215 del 6 novembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 23 del 11 Gennaio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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