In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 23 Settembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 67 del 18 Dicembre 2017 (sospensione)
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