Nella norma deontologica, la tipizzazione della condotta deve essere perseguita “per quanto possibile” (art. 3 legge n. 247/2012), sicché l’illecito è tipico o tipizzato ‘di regola’, ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura, che è contenuta nella legge forense medesima (articolo 3, co. 3, cit.). (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal COA di appartenenza per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 6 del Codice Deontologico Forense previgente. La delibera veniva impugnata al CNF, eccependo la mancanza di tipizzazione dell’illecito della norma contestata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Maggio 2012 (censura)
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