Le norme deontologiche hanno finalità superindividuali, sicché il consenso dell’avente diritto può scriminare il comportamento altrimenti rilevante in sede disciplinare solo nei casi eccezionali, tassativamente previsti (ad es., nel trattenimento di somme riscosse per conto del cliente, a titolo di compensazione con un proprio credito professionale, se sussiste il consenso del cliente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 23 Settembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 23 Giugno 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7030 del 12 Marzo 2021 (respinge)
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