In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025
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– codice: art. 59
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 05 Novembre 2021 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 06 Settembre 2018 (sospensione)