In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025
– codice: art. 23
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Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 291 del 28 Settembre 2016
La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 216 del 28 Dicembre 2015
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015
L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Morlino Aldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 10 Febbraio 2012 (avvertimento)