In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025
– codice: art. 10
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La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016
Trattenimento di somme spettanti al cliente
CDD di Bologna (pres. Spezia Franco, rel. Spezia Franco), decisione n. 1 del 11 Dicembre 2015