In un sistema normativo enormemente complesso e spesso pletorico come il nostro, la mancata conoscenza di una norma di Legge non può di per sè costituire infrazione al precetto deontologico dell’art. 13 C.d.f., che stabilisce il dovere dell’avvocato di curare la propria preparazione professionale, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la sua attività (Nel caso di specie, il professionista aveva preannunciato un’azione civile nei confronti di un Giudice di Pace, in difetto dei presupposti -oggettivi e soggettivi- stabiliti dalla legge con riferimento all’ammissibilità dell’azione di danni esperibile nei confronti del Magistrato per comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 15 Marzo 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Acqui Terme, delibera del 26 Novembre 2009 (censura)
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