La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Corona), sentenza n. 29 del 22 marzo 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 22 Marzo 2022 (estinzione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 09 Novembre 2021 (sospensione cautelare)
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