L’estinzione del procedimento avanti al CNF per mancata riassunzione entro tre mesi dalla sua interruzione

In mancanza di più specifica disciplina da parte dell’ordinamento professionale, ai giudizi dinanzi al CNF si applicano le norme ed i princìpi del codice di procedura civile, di talché si impone la dichiarazione di estinzione del procedimento per mancata riassunzione dello stesso nel termine di tre mesi dalla sua interruzione ex art. 305 cpc.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Logrieco), sentenza n. 6 del 19 marzo 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 19 Marzo 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Ottobre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2089 del 30 Gennaio 2020 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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